Un utile spunto per gestire al meglio il legame tra legittimo interesse e attività di marketing, è dato dal codice di condotta approvato dal Garante spagnolo. Il testo, elaborato da Autocontrol – Associazione per la autoregolamentazione nella comunicazione commerciale, è indirizzato a società operanti sul mercato spagnolo ma alcune indicazioni sono interessanti anche per le italiane.
Indice degli argomenti:
Il legittimo interesse nel codice di condotta spagnolo
Si presume che vi sia un legittimo interesse all’invio di pubblicità nei seguenti casi, poiché le entità aderenti al codice debbano valutare se il loro interesse prevalga sui diritti e sulle libertà fondamentali delle parti interessate, nel caso specifico e documentarlo:
- Quando la pubblicità è inviata dall’entità ai suoi clienti e il suo oggetto sono i propri prodotti o servizi simili a quelli inizialmente contrattati. Ai fini della valutazione della somiglianza di prodotti o servizi, deve essere presa in considerazione la loro tipologia, tenendo conto del settore attività;
- Quando la pubblicità è inviata dall’entità ai suoi clienti e l’obiettivo è prodotto a servizi appartenenti al gruppo aziendale dell’entità aderenti simili a quelli inizialmente contrattati;
- Quando l’entità comunica i dati dei propri clienti a entità appartenenti al proprio gruppo aziendale in modo che possano pubblicizzare i propri prodotti o servizi, a condizione che questi siano simili a quelli inizialmente contrattati dal cliente all’ente aderente;
N.B. assenza di vincoli/condizionamenti legati al mezzo utilizzato (email, sms, posta cartacea…)
In Italia, tali condizioni si trovano in parte nel comma 4 dell’Art. 130 del Codice Privacy e per alcuni aspetti riecheggiano alcune impostazioni rinvenibili nella Guida Marketing pubblicata nel 2013 dal Garante Privacy italiano e nelle Linea Guida sul consenso 5/2020 del EDPB di maggio di quest’anno Linea Guida sul consenso 5/2020 del EDPB di maggio 2020.
Dunque è chiaro che debbano essere tenuti in conto caso per caso:
- L’aspettativa degli interessati rispetto alla pubblicità realizzata;
- Se gli interessati sono persone che richiedono una particolare protezione;
- La facilità con la quale gli interessati possono opporsi al trattamento;
- Se la pubblicità si basa su profilazione ed il grado di sofisticazione di tale profilazione;
- La frequenza con la quale sono inviate pubblicità.
Marketing e legittimo interesse: gli scenari di applicazione
Evidente che l’approvazione da parte di una importante Autorità di garanzia europea di una simile impostazione all’uso del legittimo interesse, come base legale per il marketing diretto anche da parte di società appartenenti al medesimo Gruppo, fornisca una indicazione circa gli scenari di applicazione pratica di quanto riportato dal GDPR, e questo a prescindere dalla opportunità/necessità di avere o meno aderito ad un codice di condotta.
La contitolarità
Ex Art. 26 GDPR, misura aggiuntiva di salvaguardia a favore degli interessati, nel procedere con le azioni di promozione diretta dei prodotti e servizi verso chi è già cliente in una delle società del Gruppo, in quanto di per se la contitolarità, come previsto dal comma 3, fornisce già una base forte a favore dell’interessato in quanto gli consente di esercitare i suoi diritti privacy.
La facoltà di opporsi al trattamento
È chiaro poi che una rigorosa e semplice applicazione pratica della facoltà di opporsi a tali trattamenti dovrebbe essere considerato una prerogativa sufficiente in termini di salvaguardia dei diritti degli interessati consentendo alle aziende parti di un Gruppo di poter procedere con le loro operazioni di promozione nei confronti dei clienti delle singole società.
Marketing e legittimo interesse: l’utilità dell’informativa
Si ritiene che un pensato/documentato Legittimo Interesse sia più trasparente del ricorso al consenso, che nella teoria sembra offrire elevate garanzie, ma che evidentemente, non sempre risultano essere reali vedasi i recenti provvedimenti sanzionatori in materia di marketing adottati dal Garante Privacy italiano.
Il ruolo dei Garanti europei
Infine si considera che un approccio maggiormente pragmatico da parte di Garanti Privacy europei, che fosse coordinato allo scopo di non creare sbilanciamenti nei loro interventi – suscettibili di comportare il diritto alla protezione per gli interessati con il legittimo interesse dei soggetti economici ad impiegare tale base legale per condurre operazioni marketing.
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