- Il datore di lavoro può informarsi sull’avvenuta vaccinazione dei dipendenti?
NO: Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che confermino l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19.
Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro non può considerare corretto il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti.
- Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
NO: il medico competente non può comunicare al datore i nominativi dei dipendenti vaccinati.
Solo il medico può trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro può acquisire i soli giudizi di idoneità all mansione specifica e le eventuali prescrizioni o limitazioni in essi riportati.
- La vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni?
Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi.
In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore.